Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita una fondazione denominata
FONDAZIONE MAVERX – BIOMEDICAL FUTURES
Mario Veronesi Foundation for Biomedical Innovationo, in breve
“FONDAZIONE MAVERX”

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Mirandola (MO). Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in altri comuni dell’Emilia-Romagna, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di supporto
della Fondazione stessa.

Articolo 3 – Scopi

La Fondazione è una istituzione di diritto privato che non ha fini di lucro.
La Fondazione promuove, dà supporto e contribuisce al progresso della cultura imprenditoriale e tecnologica nel campo della sanità, della scienza e della tecnologia medica nel distretto di Mirandola, in cui si è esplicata
principalmente l’attività del dottor Mario Veronesi.
La Fondazione svolge esclusivamente la propria attività, nell’ambito del
territorio della Regione Emilia Romagna, nei seguenti settori: istruzione, formazione, ricerca scientifica.
La Fondazione intende, in particolare:

  • a) organizzare attività per stringere e mantenere le connessioni tra industrie locali, organizzazioni internazionali e giovani per permettere lo sviluppo di nuove opportunità e iniziative per il lavoro e la ricerca;
  • b) programmare e coordinare, in via esclusiva o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attività a favore di studenti per opportunità di formazione e lavoro nel settore biomedico, sanitario e della ricerca scientifica, anche con istituzione o finanziamento di borse di studio:
  • c) stringere collaborazioni con società partners per l’incubazione di start up selezionate dalla Fondazione;
  • d) organizzare eventi ed esposizioni, via esclusiva o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, che contribuiscano anche alla conoscenza della Fondazione e dei suoi scopi.
  • e) favorire l’internazionalizzazione del distretto biomedicale di Mirandola.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  • a) stipulare ogni opportuno atto, contratto, accordo, convenzione di qualsiasi genere, partnership, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il
    raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti,
  • c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività o dei beni posseduti dalla Fondazione;
  • d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • e) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti;
  • f) erogare premi e borse di studio;
  • g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società del medesimo titolo;
  • h) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori d’intervento della Fondazione medesima ed il pubblico;
  • i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore biomedicale;
  • j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da:
1. fondo di dotazione. Il fondo di dotazione è costituito dai beni indisponibili, denaro o titoli che formano la dotazione iniziale dell’Ente (descritto nell’atto costitutivo della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale), nonché dal danaro e/o dai beni mobili e immobili ovvero dai titoli, o altre utilità, a qualsiasi titolo pervenuti in via definitiva alla Fondazione o dalla stessa acquistati, impiegabili per il perseguimento degli scopi e che, per volontà dei soggetti che li hanno trasferiti in favore della Fondazione ovvero per decisione del Consiglio di Amministrazione entrano a far parte del fondo di dotazione.
2. fondo di gestione.
Il fondo di gestione della Fondazione è composto:

  • a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • b) dai beni disponibili della dotazione iniziale e da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
  • c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
  • d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  • e) da ogni bene mobile od immobile a qualsiasi titolo pervenuto alla Fondazione e che non faccia parte del fondo di dotazione;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Articolo 6 – Esercizio finanziario – Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro la fine dell’esercizio finanziario precedente ciascun esercizio finanziario successivo al primo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile ed i principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti consentiti dagli stanziamenti del bilancio economico di previsione approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali utili o gli avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il posizionamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali, per l’incremento o il miglioramento dell’attività e per la realizzazione delle attività istituzionali.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La tenuta della contabilità rispetterà le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • a) il Consiglio di Amministrazione;
  • b) il Consigliere Delegato;
  • c) il Presidente;
  • d) l’Advisory Board, se nominato;
  • e) il Comitato Scientifico, se nominato;
  • f) il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 5 (cinque) consiglieri.
Le co-Fondatrici Francesca e Cecilia Veronesi sono membri di diritto. Le medesime, con disposizione fiduciaria, anche testamentaria, potranno designare la persona che dopo la loro cessazione dalla carica, per qualunque motivo, sia essa volontaria o involontaria, assumerà la nuova qualifica di membro di diritto del consiglio di amministrazione quale successore della co- Fondatrice Francesca Veronesi e/o della co-Fondatrice Cecilia Veronesi. La nomina del proprio successore nella qualità di membro di diritto spetta anche al membro di diritto così designato, e così via nel tempo.
I consiglieri si distinguono in Primi Consiglieri e Successivi Consiglieri. I Primi Consiglieri sono:

  • Francesca Veronesi, in qualità di membro di diritto e Presidente;
  • Cecilia Veronesi, in qualità di membro di diritto;
  • Carlo Bassoli;
  • Gabriele Giovanelli;
  • Antonella Ferrari.

I Primi Consiglieri, eccetto i membri di diritto, restano in carica per tre esercizi sociali (salvo dimissioni o revoca). Il mandato è rinnovabile.
Cessato dalla carica uno dei Primi Consiglieri diverso da un membro di diritto che ha disposto per la successione nella qualifica di membro di diritto come sopra indicato, la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (i Successivi Consiglieri), aventi carica di durata triennale rinnovabile (salvo dimissioni o revoca), sarà decisa con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica (escluso quindi dal voto il consigliere
cessato che deve essere sostituito). Successivamente, in esito alla cessazione di taluno dei Successivi Consiglieri, la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, aventi carica di durata triennale rinnovabile (salvo dimissioni o revoca), sarà decisa con deliberazione collegiale assunta a maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica (escluso quindi dal voto i consiglieri cessati che devono essere sostituiti).
I Consiglieri possono essere in ogni tempo revocati con deliberazione collegiale motivata assunta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica prevedendosi in tali casi l’astensione del consigliere della cui revoca si tratta.
I Consiglieri possono essere remunerati in considerazione degli incarichi svolti, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, prevedendosi in tali casi l’astensione del consigliere della cui remunerazione si tratta.

Articolo 9 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:

  • a) stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
  • b) approvare il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio;
  • c) nominare, a maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente una volta cessato dalla carica quello nominato in sede di costituzione;
  • d) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.
    Il Consiglio di Amministrazione può:
  • e) salva la nomina effettuata in sede di atto costitutivo, nominare e revocare tra i suoi componenti uno o due Vice presidenti, che sostituiscano il Presidente in carica in caso di temporanea assenza o impossibilità a svolgere le proprie funzioni;
  • f) nominare e revocare il Presidente (salvo il primo Presidente nominato a vita nell’atto di costituzione della Fondazione) ed il Consigliere Delegato;
  • g) nominare e revocare i membri dell’Advisory Board;
  • h) nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico;
  • i) nominare e revocare i membri del Collegio dei Revisori;
  • i) approvare un regolamento interno, che può anche prevedere l’articolazione e l’organizzazione della Fondazione in dipartimenti o sezioni, con centri di gestione economica autonoma;
  • l) nominare delegati per determinati atti o categorie di atti;
  • m) nominare comitati consultivi tematici, chiamandone a farne parte personalità del mondo della cultura e della ricerca o rappresentanti di Enti o Istituzioni nazionali e/o internazionali, determinandone ogni volta la composizione e le attribuzioni;
  • n) approvare le modifiche al presente statuto;
  • o) approvare il trasferimento della sede legale della Fondazione.

Non sono delegabili a singoli consiglieri ovvero al Consigliere Delegato le decisioni relative ai precedenti punti a), b), c), e), f), g), h) i), l), m), n), o).

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione, convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Consigliere Delegato di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri in carica, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei che diano prova dell’avvenuta ricezione della convocazione e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima.
Si considerano tuttavia regolarmente costituite le riunioni del Consiglio, anche in mancanza di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio-collegati, previo accertamento da parte di colui che presiede la riunione dell’identità e della legittimazione degli intervenuti, nonché del regolare svolgimento della riunione.
In caso di richiesta di un membro del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tal caso, le decisioni si intendono formate nel momento in cui alla Fondazione pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Consigliere Delegato o, in caso di loro assenza, di altro impedimento, dal più anziano dei Vice presidenti se nominati, o dei Consiglieri presenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente e può deliberare quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti a votazione palese, salvo quelle prese all’unanimità a norma del presente Statuto. Le
deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto da colui che ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione e redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 11 – Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie fra i suoi membri; egli dura in carica tre anni.
Il Consigliere Delegato ha la rappresentanza legale della Fondazione davanti a terzi e in giudizio nei limiti della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.
Al Consigliere delegato sono delegati i poteri decisi con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tali poteri possono includere i poteri di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, nonché quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge o specificamente riservati al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto. Il Consigliere Delegato ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, in via disgiuntiva rispetto al Presidente. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e tutti i professionisti necessari all’efficace difesa della Fondazione.
Inoltre, il Consiglio può delegare al Consigliere Delegato le seguenti funzioni:

  • a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, salve assenze o impedimenti, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
  • b) verificare l’identità dei partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  • b) firmare gli atti e quanto occorre per l’espletamento di tutte le deliberazioni del Consiglio medesimo;
  • c) sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • d) curare l’osservanza dello statuto e promuoverne la modifica qualora si renda necessario;
  • e) presiedere, ove costituito, l’Advisory Board di cui al successivo articolo 14, oltre a eventuali comitati consultivi tematici di cui al precedente articolo 10 lettera m).

Articolo 12 – Presidente

Il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione è Francesca Veronesi. La carica di primo Presidente è a vita. Per coloro che saranno successivamente nominati, la carica di Presidente avrà durata non superiore a tre anni e potrà essere confermata un numero illimitato di volte.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, in via disgiuntiva rispetto al Consigliere Delegato. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e tutti i professionisti necessari all’efficace difesa della Fondazione.
Il Presidente riveste il ruolo di ambasciatore della Fondazione e dei suoi scopi. In particolare, il Presidente si occupa della promozione delle attività della Fondazione con particolare riguardo a: collaborazione della Fondazione con università ed altre organizzazioni; raccolta di fondi da persone fisiche, società e altre organizzazioni.
La carica di Presidente è gratuita salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Consiglio di Amministrazione. In casi eccezionali di incarichi di particolare impegno, potrà essere deliberato, in via straordinaria dal Consiglio di amministrazione, anche un compenso in misura del lavoro svolto.
In ogni caso, il Presidente ha il potere di compiere atti urgenti, ove non sia designato il Consigliere Delegato

Articolo 13 – Advisory Board

Ove lo ritenga utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell’attività della Fondazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire l’Advisory Board.
L’Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti, nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio e valore nei campi d’azione indicati degli scopi della Fondazioni come all’articolo 3.
L’Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richiede espressamente il parere, che, in nessun modo, potrà essere vincolante. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento.
La carica di membro dell’Advisory Board è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Consiglio di Amministrazione. La carica ha durata di 1 anno salvo la possibilità di rielezione.

Articolo 14 – Comitato scientifico

Ove lo ritenga utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell’attività della Fondazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato scientifico, anche tra persone esterne al Consiglio di Amministrazione, stabilendone durata, mansioni e numero dei membri.
Il Comitato scientifico sarà organo consultivo della Fondazione ed è composto:

  • a) dal Presidente del Comitato Scientifico scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato Scientifico;
  • b) esperti,sceltidalConsigliodiAmministrazione.

Il Comitato Scientifico opera con la presenza di almeno tre componenti e svolge attività di consulenza con riferimento ai programmi culturali, alle conferenze e agli eventi organizzati dalla Fondazione, nonché sui relatori di queste ultime.
Il Comitato Scientifico seleziona, inoltre, i vincitori di borse e premiazioni attribuiti dalla Fondazione con riferimento alla sua attività.
Il parere del Comitato Scientifico non può essere, in alcun modo, vincolante.

Articolo 15 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è organo contabile composto da un massimo di 3 (tre) membri, secondo il numero determinato in sede di nomina. I primi membri del Collegio dei Revisori sono:
Stefano Benatti
Claudio Trazzi.
La carica è della durata di tre anni, rinnovabili per un altro triennio.
Cessati per qualunque ragione dalla carica, i membri del Collegio dei Revisori sono designati, tra i revisori legali o le società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro, su proposta del Presidente o del Consigliere Delegato. La nomina è ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Solo per giustificati motivi, il Consiglio potrà, motivatamente, non ratificare la nomina e chiedere all’ente preposto la designazione di altri Revisori.
Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, procedendo alle necessarie verifiche e redige la propria relazione sui bilanci consuntivi. I suoi membri possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
I membri del Collegio dei revisori sono revocabili unicamente per giusta causa.

Articolo 16 – Scioglimento e devoluzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
Qualora il Consiglio di Amministrazione accertasse che lo scopo statutario è esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, o che il patrimonio è divenuto insufficiente, chiederà all’autorità di vigilanza la declaratoria di estinzione della Fondazione e procederà all’attivazione delle procedure di liquidazione.
Nei casi previsti al comma precedente, e in generale quando ricorrano le cause di estinzione, di scioglimento, di revoca della personalità giuridica previste dalla legislazione vigente, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità simili, indicati dal Consiglio di amministrazione nell’istanza di declaratoria di estinzione.

Articolo 17 – Modificazioni statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà deliberare con voto favorevole dei quattro quinti. Ogni modifica dovrà essere sottoposta all’approvazione della competente autorità di vigilanza.

Articolo 18 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Per allegato:
F.to CECILIA VERONESI
MADDALENA CAFARELLI (teste)
JESSICA D’ANGELO (teste) F
ABIO GASPARE PANTE’